Giurisprudenza e Prassi

CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA: NECESSITA' DI CLAUSOLE ANALITICHE SULLE MODALITA' DELLE VERIFICHE DA PARTE DI RUP E DEC (114)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2025

L'attività svolta dal RUP pare essersi concentrata essenzialmente sulla validazione delle fatture, sul monitoraggio dell'erosione del massimale contrattuale e sull'autorizzazione degli ordinativi NSO. Tuttavia, la documentazione trasmessa non attesta un coinvolgimento diretto del RUP nella supervisione e nel coordinamento dei controlli in corso di esecuzione, che pure restano funzioni a lui attribuite ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, applicabili ratione temporis all'appalto in esame.

Alla luce delle approssimazioni e/o criticità sopra evidenziate in merito all'effettiva attuazione dei controlli prescritti dal Capitolato Tecnico, appare utile richiamare gli orientamenti dell'Autorità in materia di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti.

In più occasioni infatti questa Autorità ha evidenziato l'importanza e la centralità dell'azione di controllo svolta dalle stazioni appaltanti nella fase esecutiva dei contratti pubblici di servizi, atteso che è proprio in tale fase che si concretizza la tutela dell'interesse pubblico perseguito con l'indizione della gara e si verifica la conformità dell'esecuzione alle prescrizioni contrattuali, integrate dalle offerte migliorative presentate in sede di gara (cfr. Delibere n. 511 dell'8 novembre 2023, n. 519 dell'8 novembre 2023, n. 577 del 6 dicembre 2023, n. 33 del 10 gennaio 2024, n. 180 del 10 aprile 2024, n. 244 del 24 maggio 2024).

In tale prospettiva, la fase di esecuzione assume rilievo determinante poiché rappresenta il momento in cui l'appaltatore è chiamato a dare concreta attuazione alle obbligazioni assunte, garantendo la piena conformità delle prestazioni rispetto alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabilite nei documenti di gara e contrattuali, inclusa l'offerta tecnica. Il corretto adempimento in fase esecutiva costituisce pertanto il presupposto imprescindibile per assicurare la qualità del servizio erogato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza di cui all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016.

In coerenza con tale impostazione, l'Autorità, con Delibera n. 497 del 29 ottobre 2024, ha fornito puntuali indicazioni operative alle stazioni appaltanti, richiamando l'attenzione sulla necessità di prevedere, fin dalla fase di progettazione e definizione della lex specialis, clausole analitiche in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli durante l'esecuzione del contratto. In tale ambito, è stata ribadita l'esigenza di definire con precisione ruoli e competenze dei soggetti preposti alla vigilanza, di introdurre strumenti operativi quali check-list dettagliate, ispezioni a sorpresa, verbali in contraddittorio e indicatori di qualità oggettivamente misurabili, nonché di garantire che le attività di controllo si connotino per sostanzialità ed effettività, evitando attività di controllo meramente formali.

Peraltro, la mera esistenza formale di strumenti e procedure di controllo, in assenza della loro concreta attuazione e della sistematica verbalizzazione degli esiti delle verifiche, non può ritenersi idonea a dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi gravanti sui soggetti incaricati della verifica della regolare esecuzione, in particolare sul RUP e sul DEC, cui l'ordinamento attribuisce, ai sensi degli artt. 114 e SS. del d.lgs. 36/2023, nonché, ratione temporis, degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e delle disposizioni del D.M. n. 49/2018, le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione contrattuale.

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