CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA - NECESSARI PER CURARE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO (31 - 101)
I controlli in corso di esecuzione previsti dagli artt. 31 e 101 del d.lgs. 50/2016 sono essenziali per curare al meglio la concreta realizzazione dell'interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento degli appalti pubblici.
Infatti, gli operatori economici affidatari sono tenuti ad adempiere correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo i contratti di appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dalle clausole contrattuali oltreché dal capitolato tecnico. In tale ottica, dunque, i controlli sulla fase esecutiva devono essere adeguati ed effettivi e non possono tradursi in mere formalità da parte dei soggetti deputati ad espletare i controlli (RUP e/o DEC), che viceversa sono tenuti ad eseguire sempre un controllo sostanziale volto a verificare che le prestazioni rese siano state eseguite adeguatamente.
Solo a seguito di tale controllo formale e sostanziale è possibile procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre il ritardato o il non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali può comportare l'avvio del procedimento per la comminazione delle penali.
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