Giurisprudenza e Prassi

COMPENSAZIONE PREZZI EX DL 73/2021: PRESUPPONE LA PROVA RIGOROSA, A CARICO DELL'APPALTATORE, DELL'EFFETTIVA MAGGIORE ONEROSITÀ SUBITA

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

Il meccanismo compensativo straordinario di cui all'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, opera unicamente in presenza della dimostrazione della maggiore onerosità effettivamente subita dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, non sussistendo alcuna presunzione automatica in tal senso né potendo il calcolo avvenire in via meramente astratta o parametrica.

"[...] la finalità del meccanismo compensativo, quale emergente dal complessivo quadro normativo emergenziale delineatosi a seguito della pandemia da Covid-19 e, successivamente, del conflitto in Ucraina, che è quella di ristorare l'appaltatore delle perdite economiche effettivamente subite per effetto di un fenomeno inflattivo eccezionale e imprevedibile, non già quella di attribuire un beneficio economico svincolato da un pregiudizio realmente sofferto. Tale interpretazione è conforme all'orientamento della giurisprudenza amministrativa più recente, e specificamente riferita all'art. 1-septies, secondo cui il meccanismo compensativo ivi previsto opera unicamente in presenza della dimostrazione della maggiore onerosità effettivamente subita dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, non sussistendo alcuna presunzione automatica in tal senso, né potendo il calcolo delle compensazioni avvenire in via astratta o meramente parametrica (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 19 giugno 2025, n. 1038 da giustizia amministrativa). Analogo principio risulta affermato, sia pure con riferimento a fattispecie prossime in tema di revisione/compensazione dei prezzi, dal Consiglio di Stato (Sez. II, 17 marzo 2021, n. 2298 da giustizia amministrativa) e da altri giudici amministrativi (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 dicembre 2023, n. 3730; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 aprile 2023, n. 6531), secondo cui l'attribuzione della compensazione presuppone la prova specifica e rigorosa della maggiore onerosità sostenuta dall'appaltatore, anche mediante documentazione probante (fatture di acquisto, dichiarazioni di fornitori o subcontraenti, o altri idonei mezzi di prova). Il legislatore ha peraltro confermato tale impostazione nei successivi provvedimenti emergenziali in materia di contratti pubblici (art. 29 d.l. 27 gennaio 2022, n. 4), che subordinano puntualmente l'erogazione della compensazione all'onere della prova, in capo all'esecutore, della maggiore onerosità subita a causa dell'incremento dei prezzi."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)