Giurisprudenza e Prassi
COMPENSAZIONE PREZZI: ESIGIBILE SOLO DOPO IL DECRETO MINISTERIALE CHE ACCERTA LE VARIAZIONI DEI PREZZI
TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA
2026
In tema di appalti pubblici, la compensazione prezzi prevista dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 non opera automaticamente. L'esigibilità del credito vantato dall'appaltatore è subordinata all'emissione del Decreto Ministeriale che accerta le variazioni percentuali dei prezzi, costituendo tale atto il presupposto indispensabile per la liquidazione delle somme da parte della stazione appaltante.
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