CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: PIENAMENTE VALIDA E CONSENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI DIRITTO, BYPASSANDO LA DISCREZIONALITÀ ISTRUTTORIA (108)
È legittima la risoluzione di diritto di un appalto di servizi mediante l'esercizio della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., in quanto le disposizioni speciali del Codice degli Appalti in tema di risoluzione integrano, ma non sostituiscono, i principi generali del Codice Civile. L'automatismo della clausola opera a prescindere dalla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, essendo tale requisito assorbito dalla tipizzazione convenzionale della condotta inadempiente (nella specie, la mancata attivazione del servizio nel termine essenziale).
"[...] per pacifica giurisprudenza sia di legittimità che di merito è pienamente valida la clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d'appalto pubblico a favore della P.A. per specifici inadempimenti dell'appaltatore, stante la derogabilità dei commi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016. Quando operano le previsioni contrattuali specifiche, l'effetto risolutorio si produce automaticamente con la dichiarazione della P.A. di volersene avvalere, bypassando la discrezionalità istruttoria del citato art. 108 (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. Civile, Sentenza n. 21609/2021; cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2018; Corte Appello di Milano, Sentenza del 22 maggio 2024; Cass. sez. I sez. I 27.10.2016, n. 21740; 26.04.2023, n. 10968; Cons. Stato sez. V 19.04.2019, n. 2543 citate anche dalla difesa del comune convenuto [...]"
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