APPALTO DI LAVORI PUBBLICI: NECESSARIO CONTRATTO IN FORMA SCRITTA (18)
In tema di affidamenti di lavori pubblici, la violazione delle regole di forma e contabili di cui all'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 determina la nullità del contratto, rendendo il credito non esigibile a titolo di corrispettivo. È tuttavia ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione, laddove le prestazioni siano state effettivamente eseguite e abbiano comportato una diminuzione patrimoniale per l'autore. "L’importo non è esigibile stante la mancanza, a monte, di un valido contratto stipulato in forma scritta, nonché dell’impegno di spesa e dell’attestazione della copertura finanziaria (visto di regolarità contabile), ai sensi dell’artt. 191 d.lgs. n. 267/2000... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione" (cfr. Cass., S.U. n. 26727/2024).
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