Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DEL SERVIZIO RIFIUTI: ONERE PROBATORIO, RISCHIO OPERATIVO PER L'APPALTATORE E GIURISDIZIONE SULLA REVISIONE PREZZI NON AUTOMATICA

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici di servizi, laddove l’appaltatore deduca il mancato pagamento integrale del canone previsto in contratto, spetta alla stazione appaltante, in qualità di debitore, dimostrare di aver adempiuto correttamente all’obbligazione esattamente indicata nel negozio, non potendo il giudice rigettare la domanda per difetto di specificità se l'amministrazione non ha specificamente contestato i conteggi dell'attore.

"L’appellante assume che, invece, una volta dedotto il mancato pagamento completo del canone previsto in contratto, secondo l’ordinario riparto dell’onere probatorio, spettava al debitore [...] dimostrare di avere adempiuto correttamente all’obbligazione esattamente indicata in contratto.

Aggiunge, l’appellante, che la documentazione prodotta era sufficientemente chiara, al di là del prospetto unilateralmente formato (al solo scopo di facilitare la verifica da parte del giudicante) e che in un precedente giudizio, avente ad oggetto la prosecuzione del rapporto di [...] con i Comuni di [...], il Tribunale di Bari aveva affermato la debenza delle somme versate in meno, e tale pronuncia non era stata contestata dalla controparte ed era passata in cosa giudicata."

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