Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO - MANCATA APPLICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI ATTUATIVI - NON DETERMINA INADEMPIMENTO NE' RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE.

CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA 2026

L’accordo quadro costituisce un pactum de modo contrahendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l’accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi". Ne consegue che "l’operatore che si aggiudica la gara per l’affidamento di un accordo quadro non acquisisce il diritto di rendere il servizio o di erogare la fornitura richiesta dalla stazione appaltante nella misura della quantità e/o dell’importo massimo indicati nella lex specialis.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)