Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FARMACI ESCLUSIVI PER GARANTIRE CONTINUITÀ TERAPEUTICA (76.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza 2026

La scelta della stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per la fornitura di farmaci in esclusiva è legittima qualora sia orientata al principio di risultato e alla necessità di garantire la cura di soggetti fragili. Il diritto alla salute collettiva giustifica lo snellimento procedurale, rendendo recessiva la pretesa del fornitore di ottenere una lex specialis modellata sulle proprie peculiarità organizzative aziendali.

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