LEGITTIMA LA GARA A LOTTO UNICO PER FARMACI TERAPEUTICAMENTE EQUIVALENTI (51.1)
In materia di appalti farmaceutici, la stazione appaltante gode di discrezionalità nel definire l'ampiezza dei lotti, potendo mettere in concorrenza prodotti non inseriti nella lista di trasparenza ma aventi comprovata equivalenza terapeutica. Tale scelta è legittima a condizione che il capitolato tecnico preveda una clausola di salvaguardia che permetta alle strutture sanitarie di acquistare farmaci diversi da quelli aggiudicati qualora il medico ne dichiari la non sostituibilità per specifiche esigenze cliniche, contemperando così l'efficienza economica con la tutela del diritto alla salute.
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