Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA RIPARTIZIONE DI QUOTE DI FORNITURA DEROGABILI PER MEDICINALI BIOSIMILARI NELL'ACCORDO QUADRO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
Le stazioni appaltanti possono legittimamente ripartire le quote di fornitura di farmaci biologici e biosimilari tra i vincitori di un accordo quadro secondo percentuali prestabilite, in quanto tale meccanismo risponde alla finalità di razionalizzazione della spesa pubblica prevista dalla normativa speciale, a condizione che non venga pregiudicata la libertà prescrittiva del medico curante, il quale deve restare libero di optare per il farmaco più idoneo alle esigenze specifiche del paziente motivando la necessità della deroga.
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