Giurisprudenza e Prassi

MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLA CONSORZIATA - RESPONSABILITA' DEL CONSORZIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Nel momento in cui il Consorzio ha garantito in sede di gara la disponibilità di mezzi messi a disposizione dalla propria consorziata esso ha fatto proprie le dichiarazioni di quest’ultima, le quali sono dunque giuridicamente imputabili al Consorzio. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante (cfr. atto di appello, pp. 19-25), la falsità delle dichiarazioni rese dalla consorziata – e sulle quali il Consorzio non abbia effettuato le dovute verifiche – si ripercuote “a cascata” sul Consorzio, il quale ne assume la paternità giuridica nei confronti dei terzi.

Ciò chiarito, reputa il Collegio che incombeva sul Consorzio l’onere di verifica – preliminarmente alla delibera di adesione di una consorziata al Consorzio – della genuinità delle dichiarazioni rese dalla propria aspirante consorziata. E nel caso di specie, una verifica siffatta, ove effettivamente condotta, avrebbe consentito di acclarare l’assenza di disponibilità dei suddetti mezzi da parte della consorziata Geo Cantieri, posto che il presunto contratto di noleggio risale al 2020, nel mentre l’adesione della suddetta consorziata al Consorzio rimonta al 2016.

Per tali ragioni, è evidente l’assenza del parametro minimo di diligenza richiesto in capo al Consorzio nella fattispecie in esame, la qual cosa consente senz’altro di ritenere integrato l’elemento soggettivo della colpa grave, richiesto dalla cennata previsione di cui all’art. 80 co. 12 d. lgs. n. 50/16.


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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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