Giurisprudenza e Prassi

FALSA DICHIARAZIONE - NATURA E PRESUPPOSTI (80)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Tenuto conto delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado per superare la censura di “non rispondenza al vero” della dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario sull’importo economico del progetto, è evidente che:

– non si tratta di falsa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del codice dei contratti pubblici, atteso che deve intendersi per tale una dichiarazione riferibile ad un dato di realtà, cioè ad una situazione fattuale per la quale si possa porre immediatamente l’alternativa logica vero/falso, vale a dire una dichiarazione per la quale si possa predicare che “la realtà cui essa si riferisce sia in rerum natura” (così, in termini, da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020, n. 16), tale non essendo nel caso di specie l’indicazione dell’importo economico del progetto, se non altro per l’alternativa tra il dato formale (ritenuto valido anche dal giudice di primo grado) e il dato sostanziale (su cui insistono le appellanti);

– non si tratta di falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 80, comma 5, lett. c-bis), poiché non suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione o sulla selezione in quanto non riguardante un requisito di partecipazione (ma un elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio), né suscettibile di influenzare l’aggiudicazione poiché – anche in considerazione dell’importo della fattura e della rilevanza dell’importo economico quale sub-criterio di valutazione – è stato dimostrato dalla stazione appaltante (senza smentita da parte appellante) che l’asserita “falsità” non ha avuto alcuna incidenza favorevole sull’attribuzione del punteggio nei confronti del RTI aggiudicatario;

– anche a voler ricondurre la fattispecie all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) o, come pure sostenuto dalle appellanti, lett. c), sub specie di grave illecito professionale, l’indebita considerazione dell’importo della fattura contestata non avrebbe mai potuto comportare l’espulsione “automatica” invocata dalle appellanti, dovendo essere apprezzata dalla stazione appaltante; nel caso di specie, pur essendo mancate, come già rilevato dal giudice di primo grado, “attività istruttorie successive” e “contestazioni formali” da parte di Poste Italiane, è sufficiente osservare che le prime erano del tutto inutili, trattandosi di circostanze ben note a Poste Italiane e, malgrado ciò, la stazione appaltante ha ritenuto di evitare anche le “contestazioni formali”, evidentemente apprezzando la dichiarazione contestata come priva di qualsivoglia rilevanza sia, come detto, ai fini della gara, sia ai fini dell’integrità e affidabilità del RTI aggiudicatario.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.