Giurisprudenza e Prassi

FALSA DICHIARAZIONE – DEVE ESSERE ATTO DOLOSO (80)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Quanto al valore dell’inadempimento dell’appellata in relazione al precedente contratto deve evidenziarsi come il giudice di prime cure abbia ritenuto correttamente trattarsi non di una grave inadempienza che avrebbe potuto portare alla risoluzione del contratto, ma al più ad una mancanza che avrebbe comportato l’applicazione di una penale. Questa valutazione appare corretta alla luce dell’art. 15 del capitolato speciale d’appalto, secondo il quale per manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio è facoltà dell’Amministrazione applicare una penale, che verrà quantificata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, discrezionalmente ed insindacabilmente, in base alla gravità e alla durata dell’inadempienza, nonché ai disagi arrecati e/o all’entità delle conseguenze derivanti. Lo stesso art. 15 nel determinare l’ammontare delle penali prevede espressamente alla lett. b): “una penale di € 2.000,00 cadauna per le prime due contestazioni formali, nel caso di mancata sostituzione di un operatore risultato non idoneo e adeguato al servizio…”. La questione, peraltro, non risulta approfonditamente trattata dall’appellante, che pone l’accento sulla necessità di esclusione per la presunta falsità delle dichiarazioni rilasciate dall’appellata. Ora, in disparte la questione relativa alla corretta indicazione della norma di riferimento sollevata dall’appellata, deve rilevarsi che la risposta fornita dall’appellata nella nota del 23 gennaio 2019 non ha capacità di indurre in inganno la stazione appaltante, considerato che quanto dichiarato risponde al vero, ossia lo svolgimento del pregresso servizio avveniva con personale non formato in prevenzione incendi e primo soccorso e che una simile circostanza non risulta smentito fosse stato, sia pure erroneamente, condiviso con la stessa amministrazione. Quello che difetta in definitiva è quell’immutatio veri potenzialmente in grado di incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, che aveva al contrario tutti gli elementi per valutare se l’adempimento da parte dell’appellata fosse corretto o meno. Da qui si desume come non si sia in presenza di una “falsa dichiarazione”. Del resto questo Consiglio (Cons. St., 12 maggio 2020, n. 2976) ha già avuto modo di precisare che: “In tema di false dichiarazioni rese dall'operatore economico nell'ambito delle gare di appalto, va precisato che il concetto di "falso", nell'ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso.”. Nella fattispecie non può a tal riguardo ritenersi irrilevante il comportamento serbato dalla stessa amministrazione, che ha avvalorato nel corso dell’esecuzione del contratto quanto rappresentato dall’appellata.

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