Giurisprudenza e Prassi

APPALTATORE FALLITO E INAPPLICABILITÀ DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE (30.5)

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

La sentenza del Tribunale di Palermo n. 3786/2019 chiarisce esplicitamente che l'intervento sostitutivo non opera in caso di fallimento dell'appaltatrice, poiché il pagamento effettuato dalla stazione appaltante agli enti previdenziali sarebbe inefficace ex art. 44 L.F., preferendo un creditore al di fuori delle regole del concorso. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5686/2020, sebbene in un caso analogo relativo al pagamento dei subappaltatori, hanno stabilito un principio di portata generale: i meccanismi di sospensione dei pagamenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici sono concepiti per un rapporto contrattuale in corso con un'impresa in bonis. Con la dichiarazione di fallimento, il contratto si scioglie e tali meccanismi non sono più applicabili. Il curatore ha quindi il diritto di riscuotere i crediti per le prestazioni eseguite, che confluiranno nell'attivo fallimentare.

Anche pronunce più recenti della Cassazione confermano che, a seguito del fallimento, il pagamento che il committente esegue direttamente agli enti previdenziali è inefficace nei con-fronti della massa dei creditori (Cass. Civ., Sez. 1, N. 28022 del 21-10-2025).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati