Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (35.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In tema di processo amministrativo, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di una parte processuale comporta l'interruzione del giudizio. Qualora le parti non provvedano alla tempestiva riassunzione del ricorso nel termine perentorio di legge, il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo per inattività, con conseguente impossibilità di decidere sulla legittimità degli atti impugnati.
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