Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE DOPO SOSPENSIONE (80.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

Nel processo amministrativo, qualora il giudizio sia stato sospeso facoltativamente in attesa della definizione di un altro grado di giudizio, la parte interessata ha l'onere di depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che fa venir meno la causa della sospensione; l'inosservanza di tale termine determina l'estinzione del giudizio per mancata prosecuzione.

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