Giurisprudenza e Prassi

ESPERIENZA ANALOGA - COMPROVA REQUISITO (83)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La norma del disciplinare di cui all’art. 3.4.3. lett. a) testualmente prevede che i concorrenti debbano “aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando (2015/2016/2017), servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari ad euro 1.200.000,00 (IVA esclusa). Tutti i servizi eseguiti con esito positivo ovvero senza alcuna contestazione da parte del cliente, di cui almeno uno (denominato “contratto di punta”) di importo pari o superiore all’80% (euro 320.000, 00 IVA esclusa) dell’importo annuo posto a base di gara eseguito in almeno uno degli anni del triennio di riferimento ( 2015/2016/2017), per una singola committenza).”

Letteralmente, il riferimento per definire il contratto di punta è rappresentato dall’importo annuo posto a base di gara e si richiede che tale contratto deve essere stato eseguito in “almeno uno degli anni del triennio” di riferimento.

Il significato logicamente attribuibile all’espressione utilizzata dalla clauL.S.a, tenuto conto sia del riferimento all’importo annuale posto a base di gara, sia della funzione svolta dal contratto di punta, è nel senso che il concorrente deve avere svolto il servizio almeno in uno di essi (escludendo dunque che possa avere eseguito il contratto in un anno non ricompreso nel triennio).

Se si interpretasse la norma nel senso di consentire che l’importo cospicuo del “contratto di punta” ( pari all’80% dell’importo annuo posto a base di gara) venisse diluito nel corso di più annualità, come sostiene la ricorrente, risulterebbe snaturata la funzione dimostrativa della elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa, che il “contratto di punta” intende assolvere.

E’ ragionevole, in altri termini, interpretare la clausola nel senso che il concorrente debba dimostrare di essere in grado di far fronte all’ammontare annuale della prestazione a base di gara attraverso la prova di avere effettuato una analoga prestazione di importo di poco inferiore (l’80%).

Né siffatta interpretazione contrasta con il principio di massima concorrenzialità, atteso che la stazione appaltante gode di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col L.S.o limite di non eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato sez. V, 22/01/2015, n.259; Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3081).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...