INESIGIBILITÀ DEL CREDITO E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO NEGLI APPALTI (113BIS)
È fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo se il debitore ha soddisfatto il credito prima della notifica del provvedimento e prima della scadenza pattuita, rendendo la pretesa creditoria priva del requisito dell'esigibilità.
"Il credito nel momento in cui è stato depositato il ricorso ex art. 633 c.p.c. non era esigibile... le fatture con cui sono stati richiesti gli importi poi oggetto del ricorso non erano ancora scadute (data di scadenza riportata nelle fatture 30.12.2023)... le spese legali sostenute dall’opposta per l’ottenimento del decreto ingiuntivo non possono essere addebitate quindi alla parte opponente, considerato che il pagamento dell’importo fatturato è avvenuto nei termini concordati e prima della notifica del decreto ingiuntivo."
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