ILLEGITTIMO L'APPALTO CHE DEROGA AL PRINCIPIO DI ESECUZIONE IN PROPRIO MEDIANTE IMPRESE TERZE (119.1)
È illegittima l'aggiudicazione basata su un modello organizzativo che prevede l'esecuzione delle prestazioni principali del contratto attraverso una rete di imprese terze estranee alla struttura dell'aggiudicatario, qualora tale modalità non sia stata formalizzata tramite subappalto o avvalimento. Il principio di esecuzione in proprio ex art. 119 D.Lgs. 36/2023 impedisce alla stazione appaltante di ammettere deroghe atipiche nella lex specialis, anche se qualificate come requisiti di esecuzione, che consentano la sostituzione soggettiva dell'appaltatore nell'adempimento dell'oggetto principale del servizio.
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