Giurisprudenza e Prassi

CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER RAGIONI DI URGENZA: NON CENSURABILE SE DOPO VIENE SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI APPALTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Va premesso che sul motivo sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto –per definizione- la consegna anticipata dei lavori o del servizio (art. 17 comma 8 d.lgs. n. 36\2023) compresa quella effettuata per ragioni d’urgenza (comma 9) si colloca in un momento cronologicamente precedente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, ossia prima del momento che segna il passaggio dalla fase in cui la stazione appaltante spende i propri poteri autoritativi nella procedura di affidamento (con la conseguente posizione di interesse legittimo della sua controparte) a quella in cui il rapporto diviene negoziale e dunque paritetico, improntato a posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Tanto detto, il motivo si palesa oramai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, dopo la consegna anticipata avvenuta in data 24 ottobre 2024, la stazione appaltante e OMISSIS hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto d’appalto in data 24 novembre 2024, sicchè è tale atto negoziale a regolare, oramai, il rapporto.

Va peraltro evidenziato che il riferimento della motivazione del verbale di consegna all’avvenuta aggiudicazione a OMISSIS e alle ragioni esposte nel comma 9 del ridetto art. 17, sebbene piuttosto generico nel suo tenore strettamente letterale, non può che essere riferito, sotto il profilo logico (anche alla luce di una lettura improntata al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.) alla natura del servizio in questione, che riguarda l’esercizio del trasporto pubblico in condizioni di sicurezza, igiene e decoro, la cui necessità (per utenti e lavoratori) quotidiana ed ininterrotta non abbisogna di particolari spiegazioni.

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