MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SECONDO CLASSIFICATO IN VISTA DI EVENTUALE SCORRIMENTO: NON PUO' COMPORTARE ESCLUSIONE
Come sopra ricordato, l’art. 22 del disciplinare impone alla stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione, di porre in essere le verifiche sulla corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche al fine di addivenire, in seguito ai riscontri forniti dalla prima classificata, alla eventuale aggiudicazione vera e propria.
Nella fattispecie de qua la documentazione è stata richiesta nei confronti di un soggetto che era, ed è tuttora, secondo in graduatoria sicché il mancato riscontro non si può configurare motivo di esclusione alcuna.
Peraltro, la stessa OMISSIS precisava che la richiesta era del tutto ipotetica, “nell’eventualità in cui si sarebbe dovuto dar seguito allo scorrimento della graduatoria” (v. doc. 7 cit.), sicché, secondo un’interpretazione di buona fede e nel rispetto del principio di affidamento ai sensi dell’art. 1366 c.c., la destinataria della richiesta, seconda in graduatoria, non aveva alcun modo di avvedersi che il riscontro era da intendersi a pena di immediata esclusione dalla gara.
Non da ultimo si ricorda che ai sensi dell’art. 34 comma 2 c.p.a. “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Ciò si verificherebbe nel caso di specie ove si imponesse alla stazione appaltante di escludere la seconda classificata, pur senza alcuno scorrimento, anticipando il suo potere, dall’esito del tutto incerto, di verifica sui requisiti e sulla corrispondenza dei prodotti offerti dall’aggiudicatario.
Sia il ricorso principale che per motivi aggiunti della ricorrente terza classificata sono, quindi, respinti nella parte in cui contestano la mancata esclusione della seconda e, conseguentemente, dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) nella parte in cui contestano i provvedimenti di aggiudicazione e di conferma della aggiudicazione a favore della prima, come meglio dettagliati in epigrafe.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della attività provvedimentale sopravvenuta nel corso del giudizio dell’Amministrazione resistente.
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