ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER LA PRESENZA DI ELEMENTI AGGIUNTIVI MIGLIORATIVI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO
È illegittima l'esclusione di un operatore economico motivata dalla presenza, nel prodotto offerto, di un elemento protettivo supplementare non richiesto dalla lex specialis, qualora tale componente non sottragga nulla ai requisiti minimi ma anzi incrementi il livello di sicurezza e asetticità della fornitura. La conformità tecnica deve essere valutata in relazione al soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante, sicché l'aggiunta di garanzie migliorative non può essere sanzionata con l'esclusione, potendo al più rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo.
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