Giurisprudenza e Prassi

SOGGETTO ESCLUSO - IL CONSOLIDAMENTO DELL'ESCLUSIONE SENZA SUA IMPUGNAZIONE PRECLUDE LA CONTESTAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

TAR LAZIO LT SENTENZA 2023

Anche se nelle gare pubbliche di appalto “è di regola sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara stessa, un tale interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza, il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura. Ed infatti […] il suo interesse protetto, invero, da qualificare interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti […]” (Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021 n. 937; sez. IV, 25 agosto 2016 n. 3688; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. I, parere 30 dicembre 2022 n. 2219; sez. V, 28 dicembre 2022 n. 11443; sez. V, 12 ottobre 2022 n. 8728; TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 dicembre 2022 n. 7612; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21 novembre 2022 n. 2584; sez. IV, 31 ottobre 2022 n. 2393; TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 luglio 2022 n. 718; Roma, sez. II, 25 gennaio 2022 n. 841; sez. II, 18 gennaio 2022 n. 535; TAR Campania, Napoli, sez. II, 26 luglio 2021 n. 5201).

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