Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE - PROCEDURE APERTE - NON SI APPLICA (97.8)

CGA SICILIA SENTENZA 2023

Nel caso di specie non opera la deroga di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 120/2020, tenuto conto che la piana lettura della citata disposizione normativa deve indurre l’interprete a ritenere che tale previsione (che amplia il campo di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, rispetto a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016) debba ritenersi applicabile ai soli affidamenti testualmente menzionati dal medesimo comma 3: ovvero gli affidamenti diretti, nonché quelli con procedura negoziata senza bando di gara di cui “al comma 2, lettera b)”;

b) la deroga in questione non può quindi trovare applicazione alla gara d’appalto oggetto del presente giudizio, trattandosi di una procedura aperta;

c) tale interpretazione del citato art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 – limitativa della deroga - è stata fatta propria anche dall’Anac con la deliberazione n. 148 del 30 marzo 2022 “la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, conv. con mod. nella L. 120/2020 – nella parte in cui estende l’esclusione automatica delle offerte anomale alle procedure con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 – trova applicazione esclusivamente nelle procedure derogatorie disciplinate dal comma 2 del suddetto articolo, ovvero in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata, e non anche nelle procedure aperte […]”;

d) non sussiste il vizio – lamentato dalla Legnomaster - di omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, considerato che: i) la revoca de qua è stata disposta solo con la determinazione n. 5234 del 15 giugno 2022 (impugnata con il ricorso per motivi aggiunti); ii) risulta agli atti che, già in data 17 marzo 2022, la Legnomaster era consapevole dell’intenzione del Comune di Messina di revocare l’aggiudicazione disposta in suo favore (cfr. istanza della ricorrente del 17 marzo 2022, di annullamento in autotutela del verbale della commissione di gara dell’11 marzo 2022, doc. 9 della ricorrente depositato in primo grado); iii) non viene quindi in rilievo alcuna compromissione delle garanzie procedimentali ai danni della Legnomaster, la quale ha potuto tempestivamente e compiutamente rappresentare le proprie osservazioni all’amministrazione comunale.



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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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PROCEDURE APERTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) del Codice: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
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