Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA – ESAME - NON E' PREVISTO UN TERMINE PERENTORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Ebbene, come puntualmente osserva la difesa di parte resistente, il controllo sui requisiti dell’offerta non è sottoposto a termini perentori e l’Amministrazione, nella corrispondenza intercorsa con l’impresa (cfr. docc. 10 e 11 del ricorrente), ha reso ampiamente ragione delle attività poste in atto in seguito al deposito della sentenza. Scandagliata, in prima battuta, l’ipotesi dell’appello, poi scartata, ha dato seguito alla riconvocazione della commissione di gara, in nuova composizione, affinché rivagliasse l’offerta di OMISSIS – OMISSIS alla luce delle statuizioni giudiziali basate sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, atteso che la precedente valutazione si era rivelata erronea, poiché svolta sul fallace presupposto che il requisito attinente alla portata dell’aria di scarico fosse da parametrare al saliscendi delle cappe chiuso, anziché aperto. Si è trattato, dunque, di un’attività che per essere compiuta richiedeva una serie di adempimenti, per i quali non pare irragionevole il tempo nei fatti impiegato.

Non ravvisa, pertanto, il Collegio il denunciato ritardo, né la lamentata inerzia.

Peraltro, anche volendo assumere la colpevole lentezza dell’azione amministrativa, questa non sarebbe comunque idonea a sfociare in un motivo d’illegittimità della disposta esclusione dell’offerta di OMISSIS per assenza di un requisito essenziale, dando corpo, semmai, ricorrendone gli elementi costitutivi, a un’ipotesi di responsabilità per danno ingiusto.

Anche il richiamo all’art. 27, comma 2, della L.P. n. 16/2015 non giova alle tesi del raggruppamento ricorrente. La disposizione, infatti, limitando la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario, non è pertinente al caso che ne occupa, nel quale l’autorità amministrativa ha riesaminato l’offerta tecnica del raggruppamento OMISSIS alla luce della legge di gara, secondo l’interpretazione datane dal Giudice in precedenza adito, una volta preso atto della statuizione giudiziale a mente della quale, nella precedente valutazione delle offerte, il requisito minimo della portata dell’aria di scarico era stato appurato parametrandolo erroneamente alla cappa con il saliscendi chiuso anziché aperto.

Né soccorre la tesi del ricorrente la disposizione di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/20126, a mente del quale “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni”. Non si è in presenza, infatti, con riguardo all’offerta del raggruppamento ricorrente, di alcuna proposta di aggiudicazione.

Non è pertinente nemmeno la giurisprudenza (T.A.R. Napoli, sentenze n. 1222/2021 e n. 4340/2019) invocata dalla ricorrente a proprio sostegno, poiché riferita a casi del tutto estranei alla fattispecie all’esame e ad essa non comparabili. Nelle due citate pronunce, infatti, si tratta della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario in relazione all’efficacia dell’aggiudicazione rispettivamente del possesso dei requisiti speciali in capo ai partecipanti alla gara, non invece, come nel caso che ne occupa, della rinnovata valutazione circa la corrispondenza di un parametro del prodotto offerto al relativo requisito minimo essenziale, secondo l’interpretazione della legge di gara che emerge dal giudicato.

Dalle citate sentenze, dunque, non possono trarsi principi utili nella presente controversia.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...