Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO PER ERRORE MATERIALE - PRINCIPI (83.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Per consolidata giurisprudenza, l’applicazione dei principi sulla correzione dell’errore materiale presuppone che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta: l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente ed ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; nello stesso senso Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; id., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978). Nel caso di specie risulta al Collegio evidente l’insussistenza di tali presupposti, atteso che, anche a voler seguire per mera ipotesi l’impostazione dell’appellante secondo cui fosse immediatamente percepibile sul piano empirico l’impossibilità di un tempo di un’ora e mezza per la copertura del percorso de quo, in ogni caso: a) al fine di far emergere tale impossibilità è stato all’appellante stessa necessario ricorrere ad ausili esterni, in primis la conoscenza del percorso e una ricostruzione induttiva dei possibili tempi di percorrenza (come fatto dalla odierna appellante con l’ausilio di GoogleMaps); b) ciò che più conta, in alcun modo sarebbe stato possibile all’Amministrazione ricostruire quale fosse il reale tempo di percorrenza che l’offerente avrebbe voluto indicare (dato rilevante pure sotto altro profilo, atteso che esso pesava anche ai fini dell’attribuzione del punteggio per il subcriterio 2.1 di cui al disciplinare di gara, in cui era ricompreso anche il trasporto). Nella fattispecie, in definitiva, non risulta esservi certezza: né sul preteso errore materiale in sé (corretti essendo al riguardo anche gli specifici rilievi della sentenza impugnata); né sul contenuto dell’ipotetica corretta indicazione alternativa

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