Giurisprudenza e Prassi
INEMENDABILITÀ DELL'ERRORE NELL'OFFERTA ECONOMICA CHE RICHIEDE INDAGINI ERMENEUTICHE EXTRATESTUALI (101.4)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
Non è configurabile come errore materiale emendabile l'indicazione di un prezzo parametrato su una durata temporale diversa da quella prevista dalla lex specialis, qualora la sua riconoscibilità richieda un'attività interpretativa o il ricorso a documentazione esterna all'offerta stessa. In tali ipotesi, l'attivazione del soccorso istruttorio o procedimentale determinerebbe una violazione dei principi di par condicio e autoresponsabilità, traducendosi in una modifica postuma di un elemento essenziale dell'offerta economica.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

