Giurisprudenza e Prassi

ERRORE NELLA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - SI PUO' RETTIFICARE SE RICONOSCIBILE IN BASE A MERO CALCOLO ARITMETICO (83)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

E’ poi una palese petizione di principio l’assunto secondo cui la stazione appaltante non poteva interpretare la volontà dell’offerente, atteso che nelle pubbliche gare l’amministrazione può qualificare per facta concludentia il comportamento tenuto da un partecipante, qualora esso non richieda il compimento di operazioni ermeneutiche di particolare rilevanza, idonee come tali a sostituire la volontà dell’offerente con la valutazione soggettiva dell’amministrazione.

Soccorre in proposito il richiamo alla giurisprudenza formatasi sul tema della emendabilità dell’errore compiuto da un partecipante alla gara, essendo tale tematica sovrapponibile alla questione oggetto del decidere, poiché in tema di correzione dell’errore nella formulazione dell’offerta si afferma l’emendabilità d’ufficio del medesimo allorché esso appaia ictu oculi.

Osserva invero al riguardo la Sezione che nelle gare di appalto, l’errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione dell’offerta, specie relativamente alla componente economica di essa, può essere rettificato ex officio dall’amministrazione e per essa dalla commissione, solo ove sia ictu oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico e non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell’offerente. La giurisprudenza, condivisa dal Collegio è costante sul punto (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 4 gennaio 2021, n. 62; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 35/2020; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., 16 marzo 2016, 1077; TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 dicembre 2015, n. 5530).

Il principio delineato è stato dalla Sezione di recente sancito (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 22 giugno 2021, n. 7416).

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