Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE - IPOTESI DI RETTIFICA - CONDIZIONI E LIMITI

TAR LAZIO LT SENTENZA 2021

Osserva il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale univoco, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Segnatamente, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente.

Orbene, nella fattispecie in esame, l’Allegato 7 (Elenco prodotti in gara) al Disciplinare di Gara indicava quale unità di misura “PZ” (Pezzi), mentre l’Allegato 1 (Capitolato Tecnico) all’All. 3 (Capitolato Speciale) del Disciplinare di Gara precisava che l’unità di misura era quella del “ml” (Millilitro).

In sede di chiarimenti (risposta n. PI037723-20), la stazione appaltante ha precisato che “relativamente al lotto n. 7 il calcolo è: prezzo offerto = 1ml e l’importo annuale = 4000 ml”, e che l’unità di misura “PZ” indicata nel citato Allegato 7 (Elenco dei prodotti in gara) doveva, in realtà, intendersi riferita a “ml”, e quindi ad un fabbisogno annuale di 4.000 unità / ml.

Successivamente, ha proceduto ad eliminare il refuso in questione dal quale era affetto l’Allegato n. 7 al Disciplinare di gara, ribadendo che per il Lotto in contestazione trova applicazione la “Unità di misura ML anziché PZ”.

Ritiene il Collegio che i chiarimenti resi siano privi di qualsiasi portata novativa della legge di gara.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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