Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE DELL'OFFERTA ECONOMICA - AMMISSIBILE LA CORREZIONE CHE NON MODIFICA L'OFFERTA (83.9)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2023

Nello specifico caso in esame il Collegio ritiene che l’errore commesso dalla ricorrente costituisca un errore materiale suscettibile di correzione da parte dell’amministrazione per i seguenti motivi:

- l’errore era facilmente rilevabile dall’esiguità dell’importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela;

- la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell'offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza sopra citata;

-tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell’offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.

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