Giurisprudenza e Prassi

ERRORE DI SCRITTURAZIONE O CALCOLO - EMENDABILE SE PUO' ESSERE RILEVATO CHIARAMENTE DALLA P.A. (83.9)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

E invero, come noto, circa la possibilità, nel vigore del D.lgs. 50/2016, di rettifica di errori di scritturazione nella predisposizione degli atti di gara, ivi inclusa l’offerta economica, la giurisprudenza ha chiarito che è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della Stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; in particolare, la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che a tali interventi si proceda in maniera tale da pervenire con ragionevole certezza all’intento dell’impresa partecipante e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta. Dunque, l'errore materiale direttamente emendabile è limitato a quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta (cfr. tra tante, Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 24 febbraio 2020, n. 1347; VI, 2 marzo 2017, n. 978).

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