Giurisprudenza e Prassi

EQUO COMPENSO POST CORRETTIVO - DISAMINA DELLA DISCIPLINA ( 41)

TAR LIGURIA SENTENZA 2025

Si rileva che la novella di cui al d.lgs. n. 209/2024 ha posto fine alla vexata quaestio per i futuri affidamenti, operando un bilanciamento tra la tutela dell’equo compenso ed il principio di concorrenza. In particolare, è stato previsto che il corrispettivo posto a base di gara (formato dall’onorario determinato con i parametri ministeriali, nonché dalle spese e dagli oneri accessori) costituisce un prezzo fisso per il 65%, mentre può essere ribassato per il restante 35% (inoltre, l’amministrazione deve fissare un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%: v. art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. n. 36/2023). Invece, per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di affidamento diretto, la riduzione degli onorari è stata ammessa fino al 20% (art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. n. 36/2023).

3.2. Orbene, alla stregua dei canoni ermeneutici letterale, teleologico e sistematico, il Collegio ritiene preferibile l’opzione ricostruttiva favorevole alla ribassabilità dell’intera base d’asta, comprensiva del compenso professionale calcolato con i parametri contenuti nei decreti ministeriali e, nella specie, nel D.M. 17 giugno 2016.

3.2.1. Sotto il profilo della littera legis, l’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 richiama il “principio” dell’equo compenso, utilizzando un termine che, all’evidenza, designa una direttiva di massima e non una regola di dettaglio.

A ben vedere, tale espressione ricalca quella impiegata dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017, vigente al momento dell’emanazione del codice dei contratti e poi abrogato dalla legge n. 49/2023, secondo cui “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”. Va in proposito rammentato che l’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 ha introdotto nell’ordinamento la prima regolamentazione dell’equo compenso, volta a tutelare gli avvocati e gli altri professionisti principalmente nei rapporti con le imprese bancarie, assicurative e, in generale, di grandi dimensioni, prevedendo al contempo la garanzia del principio dell’equo compenso anche da parte delle amministrazioni. La nozione di compenso equo ed i meccanismi di tutela erano analoghi a quelli della legge n. 49/2023, ma la clausola recante onorari al di sotto dei minimi era affetta da nullità relativa solo se vessatoria, ossia predisposta unilateralmente dal contraente “forte” e comportante un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In tale contesto la giurisprudenza prevalente riteneva che la disciplina dell’equo compenso non operasse nell’ipotesi di libera adesione del professionista ad un bando pubblico confezionato dall’amministrazione, potendo in tal caso il prestatore d’opera intellettuale valutare se partecipare o meno alla competizione e, in caso affermativo, decidere quale importo offrire (cfr. Cons. St., sez. III, 5 aprile 2024, n. 3176; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1071).

Dunque, l’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023, recependo soltanto il “principio” dell’equo compenso, ha codificato la riferita interpretazione restrittiva accolta in sede pretoria: sicché le disposizioni sull’equo compenso (d.l. n. 148/2017 prima, legge n. 49/2023 poi) si applicano esclusivamente ai rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni sorti all’infuori di gare pubbliche e, quindi, ai contratti d’opera intellettuale oggetto di affidamento diretto (fino all’entrata in vigore del correttivo del 2024, poiché, come si è detto, ai sensi del nuovo art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. n. 36/2023 il relativo onorario è adesso riducibile entro il limite del 20%).

Invece, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura mediante procedura di evidenza pubblica, dal tenore letterale dell’art. 41, comma 15, penultimo periodo del d.lgs. n. 36/2023, nella formulazione originaria riferita all’ “importo da porre a base di gara”, si evince che il principio dell’equo compenso è stato concretizzato nella (sola) regola di dettaglio della determinazione della base d’asta con i parametri del D.M. 17 giugno 2016.



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