Giurisprudenza e Prassi

EQUO COMPENSO: GLI ELEMENTI DISTINTIVI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Il Collegio osserva quanto segue.

La legge n. 49/2023 disciplina l’equo compenso e stabilisce, in particolare, che: a) per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1); b) le disposizioni della legge si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, terzo comma), in disparte il rilievo che nella specie il richiamo a tale disciplina era anche contenuto nell’art. 17 della lex specialis; c) sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera, e sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale (art. 3, secondo comma).

Ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale in data 17 giugno 2016, l'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria: - per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; - per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; - per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Ciò precisato, occorre osservare che non sono stati acquisiti elementi di prova, né sussistono conducenti elementi deduttivi, per ritenere che l’importo di € 303.286,79 non costituisca, con riferimento al caso di specie, un compenso equo alla luce della disciplina che è stata menzionata, anche tenuto conto delle spese e degli oneri accessori.

Non si riscontra traccia, invero, nelle argomentazioni di parte ricorrente, di rilievi o allegazioni che possano obiettivamente confutare la natura equa di tale compenso (pari, come indicato, alla somma di € 303.286,79).

La ricorrente, in altri termini, assume che tale compenso non sia equo, avendo la stazione appaltante denominato “spese e oneri accessori” la seconda voce, pari ad un ulteriore importo di € 60.657,36, su cui era possibile applicare il ribasso d’asta.

Tuttavia, al di là della denominazione formale di tale seconda voce, risulta decisiva, a giudizio del Collegio, la (sola) circostanza sostanziale dell’adeguatezza (o inadeguatezza) dell’importo di € 303.286,79 al fine di soddisfare nella specie quanto previsto dalla disciplina in materia di equo compenso, oneri accessori inclusi.

Al riguardo - occorre ripetere - non sono state offerte allegazioni o riscontri che possano indurre a ritenere che nella specie l’equo compenso corrisponda all’importo di € 303.286,79, oltre spese e oneri accessori (e non all’importo di € 303.286,79, incluse le spese e gli oneri accessori).

Appare, quindi, lecito ritenere, in difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, che il citato importo di € 303.286,79 costituisca un equo compenso a norma di legge, in esso ricomprese le spese e gli oneri accessori, e, tanto premesso, non si riscontra alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulla voce ulteriore, che la stazione appaltante ha formalmente denominato "spese e oneri accessori", senza, però, che tale denominazione dimostri che l’importo relativo a tali accessori fosse effettivamente imprescindibile ai fini della determinazione di un compenso equo secondo la disciplina normativa, anche perché, se così fosse, su tale voce nessun concorrente avrebbe potuto praticare alcun ribasso, pena la nullità dell’offerta.

Al riguardo può anche essere utile osservare che lo stesso raggruppamento ricorrente ha presentato un’offerta economica con un ribasso assai consistente (pari, cioè, al 65%) e che gli ulteriori partecipanti alla procedura hanno offerto ribassi nella misura del 99,99%; dell’83,45% e del 35%.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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