Giurisprudenza e Prassi

OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA SUI REQUISITI FUNZIONALI E ONERE DI MOTIVAZIONE (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici di forniture, il principio di equivalenza di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 trova applicazione anche con riferimento ai requisiti minimi obbligatori, a condizione che gli stessi abbiano natura 'funzionale' e non 'strutturale', ovvero siano finalizzati al perseguimento di determinate finalità esplicitate dalla stazione appaltante nella legge di gara. In tale contesto, il giudizio di equivalenza non può fondarsi su una acritica accettazione delle giustificazioni fornite dall'operatore economico o su meri calcoli algebrici, ma deve essere sorretto da un'adeguata istruttoria tecnica che dimostri come la soluzione difforme garantisca, sul piano sostanziale, il medesimo livello prestazionale e la soddisfazione del bisogno pubblico sotteso alla prescrizione tecnica.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)