IL RIGETTO DELL'EQUIVALENZA TECNICA RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE SPECIFICA E CONGRUA (68.7)
In tema di appalti pubblici, l'esclusione di un operatore economico per difetto di equivalenza tecnica tra il materiale richiesto e quello offerto è illegittima se fondata su una motivazione laconica o meramente descrittiva. L'amministrazione, pur esercitando la propria discrezionalità tecnica, è tenuta a motivare in maniera congrua sulla sostanziale conformità o difformità funzionale del prodotto, garantendo al concorrente la facoltà di provare in contraddittorio l'equivalenza dei dispositivi offerti, al fine di evitare interpretazioni formalistiche che limitino irragionevolmente il confronto competitivo.
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