Giurisprudenza e Prassi

IL RIGETTO DELL'EQUIVALENZA TECNICA RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE SPECIFICA E CONGRUA (68.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, l'esclusione di un operatore economico per difetto di equivalenza tecnica tra il materiale richiesto e quello offerto è illegittima se fondata su una motivazione laconica o meramente descrittiva. L'amministrazione, pur esercitando la propria discrezionalità tecnica, è tenuta a motivare in maniera congrua sulla sostanziale conformità o difformità funzionale del prodotto, garantendo al concorrente la facoltà di provare in contraddittorio l'equivalenza dei dispositivi offerti, al fine di evitare interpretazioni formalistiche che limitino irragionevolmente il confronto competitivo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati