Giurisprudenza e Prassi

IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON SANA LA DIFFORMITÀ DAI REQUISITI TECNICI MINIMI INDEROGABILI (79.1)

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza 2026

Nelle gare pubbliche, il principio di equivalenza non può essere invocato per sanare la mancanza di requisiti tecnici minimi individuati dalla lex specialis come essenziali e inderogabili. Qualora la stazione appaltante fissi parametri numerici precisi senza clausole di tolleranza, l'offerta di un bene che non rispetti tali limiti integra una fattispecie di aliud pro alio, la cui ammissione comporterebbe la violazione della par condicio e l'alterazione dell'oggetto del contratto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)