LEGITTIMO DIFFERIRE LA PROVA DELL'EQUIVALENZA ALLA FASE SUCCESSIVA ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA
È legittima la previsione della lex specialis che richiede la produzione della documentazione comprovante l'equivalenza dei prodotti offerti solo al concorrente collocato in via provvisoria al primo posto in graduatoria, a condizione che l'offerta contenga già una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso attuale della necessaria certificazione tecnica. Tale differimento non costituisce una integrazione postuma dell'offerta ma una mera modalità organizzativa della verifica dei requisiti di conformità, ispirata al principio del risultato e alla prevenzione di aggravi procedimentali sproporzionati.
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