OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENZA FUNZIONALE NONOSTANTE SPECIFICHE TECNICHE PUNTUALI NELLA LEX SPECIALIS (79.1)
Il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, al fine di garantire il favor participationis e la massima concorrenza. Qualora un operatore economico produca una dichiarazione di equivalenza funzionale supportata da evidenze scientifiche, la commissione di gara ha l'obbligo di motivare adeguatamente l'eventuale mancato accoglimento di tale equivalenza, non potendo disporre l'esclusione sulla base di un mero riscontro negativo della corrispondenza formale tra le componenti del prodotto offerto e quelle indicate nel bando.
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