Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL SUPERMINIMO INDIVIDUALE PER DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO (11.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

Ai fini del giudizio di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il confronto tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall'operatore economico deve riguardare le componenti fisse e continuative dei trattamenti collettivi; ne consegue che l'impegno del concorrente a corrispondere un superminimo individuale ad personam non è idoneo a colmare il divario economico tra i due contratti, in quanto voce di origine negoziale individuale priva della natura generale e astratta propria della fonte collettiva.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)