Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL COMPUTO DEI SUPERMINIMI PER DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA ECONOMICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI (11.4)

TAR LAZIO RM Sentenza 2026

In sede di verifica dell'equivalenza del trattamento economico ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve considerare le sole componenti retributive fisse previste dal contratto collettivo applicato; non è consentito all'operatore economico computare i 'superminimi' individuali per raggiungere la parità economica, qualora tali emolumenti non abbiano carattere di stabilità contrattuale e non siano estesi a tutto il personale impiegato nell'appalto. Parimenti, l'impegno all'armonizzazione o al cambio del CCNL non può essere presentato per la prima volta in fase di soccorso istruttorio o chiarimenti, costituendo modifica sostanziale del contenuto dell'offerta iniziale.

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