ILLEGITTIMA LA MODIFICA POSTUMA DEL CCNL PER RAGGIUNGERE L'EQUIVALENZA DELLE TUTELE (11.4)
L'impegno ad applicare un CCNL diverso da quello indicato originariamente in offerta, assunto dall'operatore economico solo in sede di verifica dell'equivalenza, costituisce un'inammissibile modifica sostanziale dell'offerta economica. Ai fini del giudizio di equivalenza ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare il confronto tra i regimi collettivi generali e astratti, senza che possano assumere rilievo trattamenti economici individuali o clausole di salvaguardia ad personam che non assicurano la parità delle tutele normative e previdenziali proprie del contratto collettivo di riferimento.
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