Giurisprudenza e Prassi

ISTITUZIONI COMUNALI - NATURA DI ORGANISMI STRUMENTALI DELL’ENTE LOCALE – FINANZIAMENTI E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

Le Istituzioni sono organismi strumentali dell'ente locale e, in quanto tali, sono già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso non potendo essere considerate quale soggetto distinto dall'ente-capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative.

In particolare, va ricordato che l'allegato 4/4 al d.lgs. 118 del 2011, contenente il relativo principio contabile, indica quali componenti del "gruppo amministrazione pubblica" oltre agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, anche "gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo [...], in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica".

Il medesimo d.lgs. 118/2011 definisce, all'art. 1 comma 2 lett. b), gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali come "le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica" definendo espressamente le "gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" quali organismi strumentali degli enti territoriali.

Quanto alla subordinata questione se il Comune, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, possa in fase di consolidamento del bilancio con quello dell'Istituzione, non conteggiare le spese coperte da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico (e quindi anche la corrispondente entrata), stante l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente comunale, questa Sezione, conformemente ai recenti approdi della Sezione delle autonomie e della successiva giurisprudenza contabile, nonché al disposto di cui all'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 dettato per le assunzioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ritiene che l'ente possa escludere, dalla spesa complessiva di personale da rapportare alle entrate correnti dell'ultimo triennio ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere, le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, al ricorrere di una serie di condizioni enucleate dagli stessi interventi pretori ed espressamente previste anche dalla norma da ultimo emanata.

Dette condizioni, considerata la cogenza delle norme previste in materia di contenimento alla spesa di personale degli enti locali, sono state individuate:

Sicché, esclusivamente al ricorrere delle predette condizioni, si ritiene che il Comune possa scomputare la spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Viceversa, in difetto dei suddetti presupposti, le risorse e i contributi del FRNA andranno conteggiati nell'ambito delle entrate del Comune, determinando un beneficio per il Comune nel calcolo del 1 valore soglia e quindi incidendo sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale come previsto dalla disposizione legislativa di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;