Giurisprudenza e Prassi

ENTI LOCALI - RECESSO DALL’UNIONE DI COMUNI– PRETESA CREDITORIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. – NON SUSSISTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In primo luogo deve evidenziarsi come non sia condivisibile l’assunto del giudice di prime cure secondo cui nell’ipotesi di specie sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 133 comma 1 let a) n. 2 in connessione con l’art. 15 l. 241/90, non derivando la posizione creditoria azionata con il decreto ingiuntivo in via diretta da un accordo fra P.A., ma dall’attività posta in essere da un distinto Ente Locale, ovvero l’Unione dei Comuni, avente una sua autonomia, seppure alla base della sua costituzione vi è l’atto di adesione dei singoli Comuni e pertanto un accordo di tipo associativo.

Pertanto non trovando applicazione il disposto dell’art. 133 c.p.a. dovrebbe aversi riguardo alle comuni regole di riparto di giurisdizione fondate sulla dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo, in applicazione delle quali, stante la pretesa creditoria vantata dall’Unione, avrebbe dovuto affermarsi la sussistenza della giurisdizione del G.O., apparendo indubbia la sussistenza di un diritto soggettivo.

Peraltro anche a voler ritenere che la pretesa creditoria azionata con l’azione monitoria discenda, sia pure in via mediata dall’accordo fra i Comuni che avevano dato vita all’Unione, ad avviso della Sezione andrebbe applicato il recente orientamento espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 24/06/2022, n.20464) – sia pure relativa ad un accordo ex art. 11 l. 241/90 fra una P.A. ed un privato – espressasi in tema di riparto di giurisdizione relativamente ad un’azione monitoria che ha statuito che spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l’ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica).

Ed invero nell’ipotesi di specie si verte proprio su pretese di carattere patrimoniale collocate a valle rispetto all’adesione all’Unione e riferite ai corrispettivi dovuti all’Unione per effetto dell’asserito conferimento di funzioni e servizi.


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DECRETO: il presente provvedimento;
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