Giurisprudenza e Prassi

EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE TERMINI PROCEDURALI

ANAC DELIBERA 2020

Vista la delibera Anac n. 312 del 9 aprile 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Con la richiamata delibera l’Autorità, nel premettere che “Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria”, ha innanzi tutto raccomandato di assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria, e quindi, con avviso pubblico, di chiarire che la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del d.l. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del d.l. 23/2020, si applica a tutti i termini stabiliti nella lex specialis, anche a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo. La delibera in parola raccomanda quindi alle stazioni appaltanti di “adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19”. Infine la delibera suggerisce la possibilità di “disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, in particolare nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara, avendo cura di precisare per quali termini resta ferma l’applicazione della sospensione. Inoltre, le stazioni appaltanti concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria”; alla luce della legislazione dettata per la gestione dell’emergenza in atto, occorre applicare la sospensione dei termini procedimentali anche alla gara in oggetto, in quanto essa rientra fra i procedimenti in corso alla data del 23 febbraio 2020, e quindi anche al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sempre che sia garantita la tutela del principio di segretezza delle offerte già inviate.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Topcon Positioning Italy S.r.l. – Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e di sprofondamento nel territorio regionale - Importo a base d’asta: 1.535.700,00 euro - S.A.: Regione Puglia – Sezione Protezione Civile Puglia.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
PROCEDURE RISTRETTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ttt) del Codice: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltant...
PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...