Giurisprudenza e Prassi

EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE TERMINI PROCEDURALI - APPLICABILITA' E AMBITO

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società De Carluccio Costruzioni S.R.L, in RTI con la società quale Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa - Voto Group S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del contratto di realizzazione di scuola elementare e scuola media Frazione Piazza del Galdo – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 2.770.353,39– S.A.: Comune di Mercato S. Severino (SA) tramite CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Castel San Giorgio E Mercato S. Severino

Considerato il contenuto dispositivo di cui all’articolo 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, pubblicato ed entrato in vigore il 17 marzo 2020, a tenore del quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento»; considerato quanto statuito dalla delibera anac n. 312 del 9 aprile 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. infatti, l’autorità, nel premettere che «le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria», ha innanzitutto raccomandato di assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria, e quindi, con avviso pubblico, di chiarire che la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del d.l. n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del d.l. n. 23/2020, si applica a tutti i termini stabiliti nella lex specialis, anche a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo. la delibera in parola raccomanda quindi alle stazioni appaltanti di «adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del covid-19». infine, la delibera suggerisce la possibilità di «disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, in particolare nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara, avendo cura di precisare per quali termini resta ferma l’applicazione della sospensione. inoltre, le stazioni appaltanti concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria»; ai termini di cui alla gara in oggetto, nella fattispecie al termine di presentazione delle offerte, è applicabile la sospensione dei termini procedimentali prevista dall’articolo 103 del n. d.l. 18/2020, trattandosi di una procedura di gara in corso alla data del 23 febbraio 2020, ferma restando la necessità di garantire la segretezza delle offerte già inviate.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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