Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE ESSENZIALI DELLA GARA - COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE ADOTTA LA DETERMINA A CONTRARRE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

L’impugnazione delle modifiche apportate dal RUP è stata correttamente proposta unitamente all’esito della procedura. Diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante, infatti, non si tratta di “clausola escludente”, come dimostra peraltro, in concreto, la partecipazione della ricorrente medesima alla gara.

Sotto un profilo generale va osservato che l’interpretazione delle c.d. clausole escludenti deve essere stretta, considerato che l’onere della loro immediata impugnazione incide sull’esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, come si vedrà infra, la modifica dell’art. 3 del disciplinare non ha determinato alcuna preclusione alla partecipazione (o comunque la ricorrente non ha dedotto in tali termini la censura), sicchè non è ravvisabile alcun onere di immediata impugnazione dell’avviso del RUP.

Venendo al merito della censura il Collegio osserva che in base al disciplinare di gara e al capitolato speciale approvati con la determinazione a contrarre del 14 novembre 2022, n. 35, in relazione al Lotto 4 riguardante il conferimento di rifiuti ingombranti erano previsti un prezzo unitario € 210,00 per tonnellata e una base d’asta annuale pari a € 420.000,00.

A seguito della rettifica del RUP in data 22 novembre 2022 è stato indicato un prezzo unitario € 255,00 a tonnellata e una base d’asta pari € 688.000,00.

Si tratta di modifiche effettuate su elementi essenziali dell’appalto, sui quali il RUP non poteva intervenire e in relazione alle quali non si esplicita alcuna motivazione a sostegno dell’intervento, non potendosi ritenere sufficiente il generico riferimento a “refusi” contenuti nella tabella di cui all’art. 3 del disciplinare.

Non rileva, ai fini della fondatezza della censura, la modalità con cui tale rettifica è stata portata a conoscenza dei partecipanti o comunque è stata pubblicizzata. Incidendosi su elementi essenziali dell’operazione negoziale la rettifica avrebbe dovuto essere effettuata dallo stesso soggetto che, in nome e per conto della stazione appaltante, ha adottato la determina a contrarre con i relativi atti della gara, ovvero, nel caso di specie, l’amministratore delegato. Va osservato che nella determina a contrarre del 14 novembre 2022, con cui tra l’altro la stazione appaltante ha nominato il RUP, l’amministratore delegato non ha delegato il RUP medesimo ad adottare modifiche della legge di gara. Sicchè la rettifica è stata adottata dal RUP senza alcuna legittimazione né poteri.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...