COMPENSAZIONE LEGALE E IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA: VA SANATA PRIMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Osserva questo collegio che, nel caso di specie il riscontro di irregolarità del DURC afferisce all’omesso versamento di contributi previdenziali relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2024. La domanda di partecipazione alla gara, invece, è stata presentata nel gennaio 2025, mentre il credito di cui parte ricorrente invoca l’operatività in compensazione è sorto a partire dal primo gennaio 2025 ed è stato poi effettivamente impiegato in compensazione con dichiarazione presentata in data 12 marzo 2025. La fattispecie, pertanto, deve ricondursi ad un’ipotesi di iniziale situazione di irregolarità contributiva, sanata da parte della ricorrente solo successivamente alla partecipazione alla gara, ossia con la dichiarazione del 12 marzo 2025.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi), secondo cui l’intervenuto superamento di una situazione di irregolarità contributiva in un momento successivo rispetto a quello di presentazione della domanda di partecipazione non può ritenersi circostanza idonea a impedire l’esclusione del concorrente (cfr. ex multis TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1375 del 23 dicembre 2024: “8.6. Quanto evidenziato, peraltro, non è smentito nemmeno dal fatto che, attualmente, i DURC rilasciati riportino esito di regolarità (il ricorrente, infatti, è ora correttamente iscritto ad INARCASSA e ha aderito ad un piano di rateizzazione), in quanto, come condivisibilmente evidenziato nel già richiamato precedente di questo TAR n. 795/2024: “è sufficiente osservare che la regolarizzazione postuma della situazione di irregolarità contributiva vale ad eliminare l’instaurazione di un contenzioso tra l’operatore economico e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive di partecipazione alla procedura già esperita (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 8 maggio 2012, n. 8 ed ivi il richiamo a Cons. St., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., Sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575)”).
Deve, peraltro, precisarsi che la tesi di parte ricorrente, secondo cui, trattandosi di un’ipotesi di compensazione legale, la regolarizzazione della posizione contributiva si sarebbe in realtà determinata precedentemente alla partecipazione alla gara e, per la precisione in data 1 gennaio 2025 (ossia il giorno in cui è sorto il controcredito), non può ritenersi fondata.
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