Giurisprudenza e Prassi

DURC DI CONGRUITA' - SOGLIA MINIMA DI INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA - VA COMUNQUE VERIFICATA LA CONGRUITA' EFFETTIVA (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La lettura del provvedimento impugnato fa chiaro che il Comune aveva disposto l’estromissione dalla gara in ragione della mancata dimostrazione, in concreto, della “riduzione standard del tempo utile per l’esecuzione dei lavori nelle precedenti commesse pubbliche di circa il 30% (29,28%)”.

Siffatta valutazione era scaturita dal rilievo, emerso in sede di confronto giustificativo, che il significativo scarto percentuale relativo ad una voce importante, come quella inerente il costo del personale (per il quale le dichiarazioni dell’operatore economico devono essere sottoposte ad un vaglio ragionevolmente stringente, in funzione del superiore interesse alla tutela del lavoro: cfr. art. 30, commi 3,4, 5, 5-bis e 6, art. 95, comma 10 e 97, commi 5 lettera a) e d) e comma 6 d. lgs. n. 50/2016), non risultava correlata alla (postulata) riduzione delle tempistiche di lavorazione nella specificata misura percentuale (cui la stessa appellante aveva fatto riferimento per dare conto della propria struttura dei costi).

L’appellante ha, in sostanza, quantificato il costo della manodopera rapportandolo “al tempo impiegato per ciascuna lavorazione”, affermando di essere in grado (senza, appunto, fornirne adeguata e congrua dimostrazione) di abbattere “i tempi ordinari e parametrici di esecuzione”.

Come è noto, DURC di congruità individua la percentuale di incidenza minima del costo della manodopera, ovvero quella soglia al di sotto della quale scatta la presunzione di non congruità dei costi del personale. Non vale, peraltro, la reciproca: sicché, al di sopra della soglia così individuata, il costo della manodopera debba ritenersi automaticamente e per ciò solo congruo.

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