Giurisprudenza e Prassi

DOCUMENTO IDENTITA' - SUFFICIENTE UNO SOLO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2020

La ricorrente che la controinteressata non avrebbe presentato la copia del documento di identità in allegato ad ogni dichiarazione resa, come invece previsto dal disciplinare di gara.

Posto che la controinteressata ha allegato la copia del documento di identità, per consolidata giurisprudenza,è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità pur in presenza di più dichiarazioni sostitutive, qualora le dichiarazioni vengano rese dalla medesima persona e facciano parte di un medesimo insieme probatorio; non può dunque costituire causa di esclusione la circostanza che queste non siano accompagnate, ciascuna, da una copia del documento di identità (Tar Lazio, Sez. II, sent. n. 7613 del 3 luglio 2017; Parere AVCP n. 211 del 19 dicembre 2012).

Di recente l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato la delibera n. 98 del 07.02.2018 con la quale, nel confermare l’ indirizzo giurisprudenziale dominante, ha evidenziato che “nel caso in cui venga inserita nel plico almeno una copia fotostatica del documento di identità del firmatario - ciò è sufficiente a conseguire lo scopo dell’identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ad instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra le dichiarazioni e la responsabilità personale del sottoscrittore … omissis … In questo caso dunque, è da ritenersi illegittima l’esclusione del concorrente per la mancanza, nell’istanza di partecipazione alla gara, della fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, alla luce della possibilità di ricavare aliunde la prova della suddetta riconducibilità, in forza della documentazione comunque versata agli atti per la partecipazione alla gara”.

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